Il Decreto Rilancio ha riconfermato ed ha elevato fino al 60% il credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute nel 2020 da imprese e professionisti, artisti, enti non commerciali ed enti religiosi.
L'agenzia delle entrate, con provvedimento datatp 11/09/2020 prot. n. 302831/2020, ha determinato la misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione nel 15,6423% delle spese sostenute.
Il credito quindi, a seguito delle istanze inviate e considerate le risorse disponibili, sarà pari al 15,6423% delle spese sostenute. Per poterlo utilizzare in compensazione è necessario attendere un ulteriore provvedimento con il quale sarà determinato il codice tributo
Il credito d'imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta con riferimento alle spese sostenute nel 2020 sia per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, che per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
SPESE DI SANIFICAZIONE
Per quanto riguarda le spese di sanificazione, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per usufruire del credito è necessario che sia rilasciata **apposita certificazione redatta da operatori professionisti **sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
E' stato altresì chiarito che l’attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso per calcolare il credito spettante l’ammontare della spesa può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in questa sanificazione per le ore impiegate. In questo caso riteniamo utile, ai fini di eventuali controlli, che vengano documentate in modo dettagliato le ore di lavoro dei dipendenti nonchè le attrezzature e i prodotti impiegati.
Le imprese di sanificazione o gli stessi contribuenti che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione dovranno predisporre un'apposita certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel protocollo sanitario condiviso di regolamentazione sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, i cui contenuti sono indicati nell'allegato 12 al Dpcm del 17 maggio 2020 (ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi). Le attività, quindi, devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica Covid-19.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato che anche i soggetti tenuti alla sanificazione anche prima dell'emergenza Covid-19 (ad es. studi odontoiatrici) possano beneficiare del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Rientrano fra queste spese quelle sostenute per l’acquisto di :
Il credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il limite massimo è riferito all'importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili, per cui il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.
Nel caso in cui queste spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
Per poter utilizzare il credito di imposta è necessario presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate attraverso i canali telematici (sia in autonomia che delegando un intermediario), contenente:
La comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
Vi segnaliamo che, per poter rispettare il limite di spesa imposto in sede di stanziamento dei fondi, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre .
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Questo significa che, qualora venissero presentate domande superiori ai limiti complessivi di spesa, il credito di imposta non sarà pari al 60% ma ad una percentuale inferiore che verrà comunicata solamente a settembre.
Per ulteriori dubbi contattaci per una consulenza!
Effettuiamo consulenze online, oppure ci puoi contattare telefonicamente allo 0445360277 o via mail all'indirizzo info@studiodsg.it.
Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.