Credito di imposta per investimenti pubblicitari 2020

settembre 10, 2020 - in

L’articolo 186 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), nell'ambito del capo II dedicato alle misure per l’editoria, ha ulteriormente potenziato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità), sostituendo integralmente il comma 1-_ter _dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017 e ss.mm.ii.

La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente

L’invio delle prenotazioni è fissato per quest’anno dal 1° al 30 settembre. Le domande inviate entro il termine del 31 marzo restano comunque valide anche se il sistema telematico non è aggiornato con le nuove disposizioni, il calcolo del credito di imposta sarà adeguato automaticamente.

In ogni caso sarà possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova nel mese di settembre.

A chi è rivolto?

Il credito di imposta per investimenti pubblicitari spetta a:

  • Titolari di reddito di impresa;
  • Lavoratori autonomi;
  • Enti non commerciali.

Cosa finanzia?

Investimenti in campagne pubblicitarie su:

  • su giornali quotidiani e periodici, anche online, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile, entro un limite di 40 milioni di euro;
  • su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato, iscritte al ROC, entro un limite di 20 milioni di euro.

Cosa NON finanzia?

Il credito non finanzia:

  • Inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social;
  • Televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse;
  • Spese accessorie e costi di intermediazione.

Quali sono i requisiti?

Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC – Registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

A quanto ammonta l’agevolazione?

Il credito d’imposta è fissato nella misura del 50 per cento dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul valore incrementale.

Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.

Quali sono le regole per l'utilizzo in compensazione?

Per quanto concerne infine la modalità di fruizione del credito d’imposta pubblicità risulta confermato l’utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Le regole di compensazione sono le seguenti:

  • fruizione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di comunicazione dell’ammontare spettante;
  • compensazione tramite modello F24 con il codice tributo “6900” istituito dalla risoluzione AdE 41/E/2019;
  • compensazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari non rientra tra quelli che possono essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, in base all’articolo 122 D.L. 34/2020.

Come si usufruisce dell’incentivo?

E’ prevista una prenotazione on line su apposita **piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, **attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per richiedere il Credito d’imposta pubblicità per il 2020 sono previsti 2 step:

  • dal 1° al 30 settembre 2020 va presentata la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta"; si segnala comunque che le prenotazioni presentate sino a tutto il 31 marzo restano valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito di imposta richiesto sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni normative, anche se il servizio telematico, ovviamente non ancora adeguato al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati.
  • dal 1° al 31 gennaio del 2021 (anno successivo a quello per cui si chiede l’agevolazione) va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. L’incentivo è gestito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il credito è rilevante ai fini Irap, Irpef e Ires?

Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.

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Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.

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