Credito d’imposta per gli aumenti di capitale

gennaio 24, 2021 - in

Il Decreto Rilancio del 19 maggio ha introdotto, tra le varie misure a sostegno delle aziende, anche un credito d’imposta per l’aumento di capitale delle PMI con sede legale in Italia.

In questo articolo faremo un po’ di ordine sulla questione, per aiutarvi ad accedere a questa opportunità.

A chi è rivolto il credito d’imposta per gli aumenti di capitale

I destinatari delle agevolazioni previste dal DL Rilancio, articolo 26, sono:

  • i soggetti che investono in PMI (con espressa esclusione normativa per le holding ex art. 162-bis del Tuir);
  • le stesse PMI che beneficiano degli aumenti di capitale.

Le PMI oggetto di aumenti di capitale devono:

  • avere sede legale in Italia;
  • aver avuto nel 2019 ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni (nel caso di appartenenza ad un gruppo, i ricavi verranno rilevati su base consolidata, senza considerare quelli infragruppo);
  • aver subito una riduzione di oltre un terzo dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto al medesimo bimestre del 2019
  • aver deliberato un aumento di capitale dopo l’entrata in vigore del DL (19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020.

Oltre a questi requisiti preliminari è richiesto che né la società, né il socio (se la partecipazione è detenuta da una società), dovevano considerarsi, al 31 dicembre 2019, imprese in difficoltà secondo la definizione dei regolamenti Ue.

Il suddetto requisito può non sussistere nel caso in cui il beneficiario del credito sia micro o piccola impresa; in questo caso sarà necessario solamente che non siano in essere procedure concorsuali.

Nel caso in cui fosse in difficoltà uno solo dei soci, il credito è azzerato solo per quest'ultimo.

La tua impresa rientra in questi requisiti? Scrivici per una consulenza personalizzata

A quanto ammonta il credito d’imposta per gli aumenti di capitale

Le agevolazioni previste sono di tue tipologie:

  • un credito d’imposta pari al 20% della somma investita, calcolato su investimenti non superiori ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale per una o più società tra il 19 maggio e 31 dicembre 2020.

Le società interessate possono essere: S.p.a, S.a.s, S.a.p.a, S.r.l., S.r.l.s., società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) numero 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) numero 1435/2003.

  • un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso, per le società stesse.

Importante sottolineare come il credito d’imposta spetti nel limite delle risorse previste dalla legge, ossia 2 miliardi per l’anno 2021.

Come accedere al credito d’imposta?

Il decreto attuativo sul credito d’imposta prevede la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate contenente:

  1. per il riconoscimento del credito di imposta in favore degli investitori:
  • il codice fiscale della società conferitaria nonché' l'indicazione dell'importo del conferimento effettuato e dell'ammontare del credito d'imposta richiesto;
  • nel caso in cui il soggetto conferente sia una società, l'attestazione di non controllare direttamente o indirettamente la società conferitaria, di non essere sottoposta a comune controllo o collegata con la conferitaria ovvero di non essere da quest'ultima controllata;
  • l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  • gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà uscire.

2. per il riconoscimento del credito d’imposta in favore delle società sulle perdite pregresse:

l'indicazione dell'ammontare delle perdite ammissibili all'agevolazione e dell'importo del credito d'imposta richiesto;

  • l'indicazione dell'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto in favore degli investitori (in base al comma 4 art. 26 DL Rilancio), con i relativi codici fiscali;
  • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta che la società, anche tenuto conto del credito d'imposta in favore degli investitori di cui all'art. 2, non ha beneficiato ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di misure di aiuto per un ammontare superiore ad euro 800.000, ovvero ad euro 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o ad euro 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta l'importo degli aiuti non rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, da portare in diminuzione del credito d'imposta richiesto ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; e) gli altri elementi eventualmente individuati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo del presente comma.

I crediti saranno riconosciuti da parte dell’Ufficio, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, secondo l’ordine di presentazione delle istanze stesse e fino esaurimento delle risorse disponibili.

L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà al richiedente il riconoscimento o il diniego del credito.

Non è stata ancora definita la data del click-day.

Come utilizzare il credito

Il credito d’imposta a favore dei finanziatori:

  • sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato e in quelle successive, fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’investimento è effettuato, anche in compensazione (mediante F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate);
  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Il Tax credit sulle perdite pregresse per le società conferitarie:

  • è utilizzabile in compensazione,** mediante F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità attualmente vigenti **(cfr. articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000); il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • non concorre alla formazione reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Per ulteriori dubbi contattaci per una consulenza!

Effettuiamo consulenze online, oppure ci puoi contattare telefonicamente allo 0445360277 o via mail all'indirizzo info@studiodsg.it.

Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.

Share
Ritorna agli articoli

Ultimi articoli