“DURC FISCALE” per appalti superiori ad € 200.000: arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia Entrate

febbraio 15, 2020 - in

Con la Circ. AE 12 febbraio 2020 n. 1 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al c.d. “DURC FISCALE”, cioè l’obbligo di certificare il corretto versamento delle ritenute per appalti superiori a 200mila euro introdotto dal Decreto fiscale 2019 (art. 4 DL 124/2019).

In particolare, con l’introduzione del nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97, a partire da 1° gennaio 2020:

• l’impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice effettua il versamento delle ritenute operate mediante distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;

il committente verifica l’avvenuto versamento. A tal fine il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria / subappaltatrice copia dei mod. F24, che la stessa deve rilasciare entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell’addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell’opera / servizio.

• l'estensione dell'inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente (tale disposizione non è tuttavia allo stato efficace in quanto l'efficacia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea).

Quando si applica?

Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Rientrano nel campo di applicazione delle nuove disposizioni le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell'anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. “cassa allargata”) non rientrano nel campo di applicazione delle nuove disposizioni.

Tali nuovi obblighi non trovano applicazione nel caso in cui le imprese appaltatrici / affidatarie /subappaltatrici comunichino al committente il possesso della certificazione di affidabilità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 del citato art. 17-bis.

A chi può essere rilasciato il certificato di affidabilità fiscale?

Il certificato di affidabilità fiscale può essere rilasciato alle imprese in possesso dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute:

• risultino in attività da almeno tre anni;

• siano in regola con gli obblighi dichiarativi;

• abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

• non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le predette disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.

A chi si applica?

La nuova disciplina si applica ai soggetti residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato che forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. Sono esclusi dall'ambito di applicazione:

• i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti non forniscono maggiore tutela degli interessi erariali nell'assolvimento dei nuovi obblighi;

• i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta;

• i soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni (persone fisiche e società semplici che non esercitano attività d'impresa o agricola o arti o professioni);

• i condomini in quanto non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale;

• gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Sanzioni

In caso di inottemperanza ai nuovi obblighi il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. Tale somma non è dovuta quando l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo. Esulando altresì dall'ambito di applicazione della sanzione tutte le altre violazioni tributarie da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate (ad esempio, la violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d'imposta).

Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione connessa all'inottemperanza agli obblighi previsti.

Non sai se la tua azienda possa rientrare nell’ambito di applicazione del nuovo Durc Fiscale?

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