Ecommerce: cambiano le regole IVA dal 01 luglio 2021!

giugno 25, 2021 - in

Se commerci beni a distanza a clienti PRIVATI residenti in altri stati nell’Unione Europea (anche tramite E-Commerce), o presti servizi sempre a consumatori finali residenti in altri stati dell’UE, fai attenzione!

Quando scattano le nuove regole

Attualmente alla generalità di cessioni di beni e servizi a clienti residenti nell’UE devi applicare l’IVA italiana e versare nel nostro stato.

Ma cosa cambia dal primo luglio?

Una volta superata la soglia annua di vendite a privati UE di € 10.000, dovresti:

  • identificarti ai fini IVA nel paese in cui è residente il tuo cliente UE (e quindi aprire la partita IVA nello stato di destinazione del bene o servizio);
  • applicare l’IVA dello stato di residenza del tuo cliente UE;
  • versare l’IVA in quel paese.

Cosa puoi fare per semplificare questa procedura?

Per evitare di dover aprire una partita IVA nei diversi stati UE, **puoi aderire al regime semplificato “OSS” (One Stop Shop). **

il** regime OSS** ti consente di:

  • registrarti elettronicamente ai fini IVA solo in Italia per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso clienti privati residenti in altri stati UE;
  • dichiarare e versare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA, effettuando così un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Come aderire al regime OSS?

Aderire al regime semplificato OSS è semplice!

  • Collegati al sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • all’interno della tua area riservata tra i servizi entratel, trovi la sezione “Regimi IVA OSS, OSS e IOSS”;
  • clicca e segui la procedura guidata di registrazione al Regime OSS

Una volta effettuata, l'adesione avrà effetto dal trimestre successivo!

(+ inserire questo screen)

Gli adempimenti fiscali ai fini OSS

Una volta aderito al regime OSS, dovrai presentare la dichiarazione IVA entro la fine del mese successivo di ogni trimestre, anche in assenza di operazioni. Le scadenze sono:

  • I trimestre, presentazione entro il 30 aprile;
  • II trimestre, presentazione entro il 31 luglio;
  • III trimestre, presentazione entro 31 ottobre;
  • IV trimestre, presentazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

In sede di compilazione della dichiarazione, dovrai indicare:

  • il numero di identificazione;
  • l’ammontare delle prestazioni digitali compiute nel periodo d’imposta di riferimento, suddiviso per ciascun Stato membro dei clienti e per aliquote;
  • le diverse aliquote applicate in ogni Stato UE di domicilio e residenza dei consumatori finali; l’ammontare dell’IVA complessiva e di quella spettante ad ogni Stato (che verrà poi ripartita agli Stati di competenza).

L’iva a debito così risultante sarà versata solo in Italia, che provvederà poi alla ripartizione tra i diversi stati membri in base alla suddivisione delle tue vendite.

Il Regime IOSS

Al regime OSS si affianca anche il regime “IOSS”: questo sarà applicabile, invece, al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.

Il Nostro consiglio

Se lavori con clienti privati residenti negli altri stati UE, fai attenzione: in caso di superamento della soglia annua di € 10.000, dovrai comunque applicare le aliquote IVA in vigore nel paese di destinazione della merce, e** ti raccomandiamo l’adesione al regime OSS in quanto semplifica notevolmente gli adempimenti derivanti da questa nuova normative IVA Ue. **

Per ulteriori dubbi contattaci per una consulenza!

Effettuiamo consulenze online, oppure ci puoi contattare telefonicamente allo 0445360277 o via mail all'indirizzo info@studiodsg.it.

Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.

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