Il Decreto emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2020, con lo scopo di contrastare la diffusione del Coronavirus, ha stabilito una serie di ulteriori restrizioni alle attività commerciali e non.
In particolare sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, sia di vicinato che nella media e grande distribuzione, ad eccezione delle seguenti attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità :
- Ipermercati;
- Supermercati;
- Discount di alimentari;
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Oltre ad edicole e tabaccai.
Sono inoltre sospesi tutti i servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie). Rimane possibile solo ed esclusivamente la vendita al domicilio, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle aree di servizio stradali, autostradali, ferroviarie e aeroportuali.
Sospesi anche tutte le attività di centri estetici, parrucchieri, estetisti, e in generale tutte le attività di servizi alla persona con l’eslusione di:
- Lavanderie e puliture;
- Lavanderie industriali;
- Servizi di pompe funebri.
Per tutte le altre attività produttive il decreto raccomanda:
- l’utilizzo dello Smart-working;
- l’utilizzo di ferie e permessi da parte dei lavoratori
- la sospensione delle attività non indispensabili alla produzione;
- l’adozione di protocolli anti-contagio e di strumenti di protezione individuale (come le mascherine);
- la sanificazione dei luoghi di lavoro.
Ricordiamo inoltre che non è stata (ancora) prevista la sospensione di pagamenti e adempimenti fiscali.
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