Emergenza Coronavirus – Gli aiuti alle imprese

marzo 16, 2020 - in

Il nuovo decreto n. 18 del del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia") prevede aiuti per circa 25 miliardi, divisi tra

- aiuti alla sanità e alla protezione civile;

- supporto al lavoro con cassa integrazione e nuovi congedi parentali;

- sostegno alle liquidità di famiglie e imprese con sospensione di mutui e versamenti;

- rimodulazione di scadenze fiscali e meccanismi di ristoro di territori e imprese.

Vediamo in dettaglio le principali novità per le IMPRESE (qui l’articolo con tutti gli altri aiuti)

Prorogati i termini di versamenti fiscali del 16 marzo - art. 60, 61 e 62

Differiti, con modalità differenziate, i versamenti in scadenza il 16 marzo.

Sono sospesi i versamenti in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020 di ritenute alla fonte, IVA, contributi previdenziali e assistenziali e per l’assicurazione obbligatoria per tutte le aziende con un fatturato 2019 inferiore a 2 milioni di euro. I versamenti potranno essere eseguiti entro il 31 maggio 2020, in un’unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2020.

Per i contribuenti con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro non rientranti nelle categorie sotto indicate, invece, la sospensione è solo fino al 20 marzo 2020.

Sono sospesi comunque per tutti fino al 30 2020 i versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e per l’assicurazione obbligatoria per i seguenti settori:

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, inoltre, possono non assoggettare alle ritenute d’acconto i compensi percepiti fino al 31 marzo 2020.

Estesi gli ammortizzatori sociali a tutta Italia -artt. 19 – 22

Con l’aumento dei fondi la CIG in deroga è stata estesa a tutti i settori lavorativi e potrà durare fino a 9 settimane (e comunque entro e non oltre il mese di agosto 2020), in alternativa all'accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”.

Anche le aziende con meno di 5 dipendenti potranno accedervi.

Nel contempo è stata sospesa la possibilità di licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo (come il calo di lavoro) per i prossimi due mesi (art. 46).

Voucher baby-sitter e congedi straordinari - art. 23

Sono previsti fino a 15 giorni di congedi speciali per i dipendenti con figli fino a 12 anni a casa da scuola, da suddividersi tra i i due genitori, con corresponsione di una indennità pari al 50% della retribuzione.

Il congedo non prevede limiti di età per figli disabili, mentre non sarà retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni.

Per i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata è possibile richiedere una indennità per ciascuna giornata (con un limite di 15 giorni) pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

In alternativa, per i medesimi soggetti, sarà possibile richiedere il voucher babysitter fino a 600 euro (euro 1.000 per operatori sanitari).

Il Bonus è, altresì, riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Indennizzo per i lavoratori autonomi, stagionali e agricoli. - art. 27 - 30

Ai lavoratori titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già attivi alla data del 23/02/2020 è concesso un indennizzo una tantum pari ad € 600. L’indennizzo verrà erogato previa domanda all’INPS nel limite di spesa complessivo di € 170 milioni.

L’indennità è prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (quindi principalmente artigiani e commerciant), per i dipendenti stagionali dei settori turistici rimasti senza lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data in vigore del decreto, e agli operai agricoli a tempo determinato.

Il richiedente non dovrà essere pensionato.

Indennità lavoratori dello spettacolo - art. 38

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, con un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensioni o di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuta un’indennità una tantum pari ad euro 600.

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari - art. 43

Sono disposti 50 milioni di euro da erogare alle imprese tramite l'INAIL per acquistare dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal Virus Covid 19 - art. 44

Per i dipendenti e lavoratori autonomi che a causa dell'emergenza Covid-19 hanno ridotto, cessato o sospeso la loro attività è istituito un “Fondo di reddito di ultima istanza”, con l’obiettivo di garantire un’indennità, la cui entità, però, non è specificata.

Potenziamento del fondo di garanzia per le PMI - art. 49

È potenziato, per la durata di 9 mesi, il fondo Centrale di Garanzia per le PMI, tra cui la concessione a titolo gratuito della garanzia e l’elevamento dell’importo massimo garantito per impresa a 2 milioni di euro .

Possibile sospensione finanziamenti per lavoratori autonomi e liberi professionisti - art. 54

I lavoratori autonomi e liberi professionisti che certifichino un calo del fatturato di oltre il 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019, possono richiedere l’accesso ai benefici del Fondo solidarietà mutui c.d. “Fondo Gasparrini”.

Misure di sostegno finanziario alle imprese - art. 55

Viene previsto un sostegno per le imprese che decidano di cedere a titolo oneroso crediti scaduti da più di 90 giorni, potendo generare un credito di imposta da attività per imposte anticipate generate da perdite fiscali ed eccedenza di rendimento nozionale.

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, tra cui sospensione mutui, leasing e finanziamenti - art. 56 - 57

Le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.

I prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020.

Il pagamento delle rate di mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, sono sospesi fino al 30 settembre 2020, con il piano di rimborso dilazionato con modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambi le parti.

Le sospensioni, valide solo per le PMI, si attiveranno previa richiesta dell'azienda corredata dall'autocertificazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione del Coronavirus.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro - art. 64

Per l’esercizio 2020 è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per interventi e per gli strumenti di sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000.

Credito di imposta per botteghe e negozi -art. 65

Per le attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione di marzo relativo ad immobili appartenenti alla categoria C/1.

Rimangono escluse le attività di cui all'allegato 1 e 2 (farmacie, negozi alimentari e di generi di prima necessità).

Deducibilità erogazioni liberali (art. 66)

Le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 da soggetti titolari di reddito di impresa sono deducibili dal reddito d'impresa.

Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori e delle riscossioni affidate all’Agenzia Entrate - Riscossione - art. 67 - 68

Sospese fino al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, oltre ad i termini per fornire risposte ad istanze di interpello.

Non sono sospesi i termini per il versamento degli avvisi bonari e su controlli formali (art. 36-bis e 36-ter).

Sono sospesi, invece, i termini di versamento scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 delle cartelle di pagamento affidate all'Agenzia Entrate riscossione e all’INPS.

I predetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo al periodo di sospensione in un’unica soluzione.

L'Agenzia delle Entrate, però, in deroga all'art. 3, comma 3 della Legge 212/2000, potrà accertare l'anno di imposta 2015 fino al 31 dicembre del 2022.

Spese per installazione di paratie divisorie su taxi - art. 93

Sono stanziati due milioni di euro per favorire l'installazione di paratie divisorie tra il guidatore e i passeggeri all'interno dei taxi .

Approvazione dei bilanci di esercizio - art. 106

L’assemblea per l’approvazione di bilancio 2019 potrà essere convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, indipendentemente da quanto previsto dallo statuto.

Ad oggi sono prorogati solo i versamenti in scadenza nel mese di marzo, senza prevedere una rimodulazione del calendario fiscale. In conferenza stampa è stato specificato che i versamenti di aprile potranno essere oggetto di un ulteriore decreto.

Qui puoi trovare il testo integrale del decreto con tutti gli aiuti.

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Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.

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