Gli aiuti alle imprese e professionisti previsti dal Decreto "Rilancio"

maggio 20, 2020 - in

Il Decreto "Rilancio" prevede diversi misure a sostegno di imprese e professionisti.

In questo articolo tratteremo le misure ritenute più interessanti che coinvolgono il mondo dell'imprenditoria e della libera professione.

Sconto in materia di versamento dell’IRAP

Le imprese e i lavoratori autonomi (con ricavi non superiori a 250 milioni) non dovranno pagare il saldo IRAP relativo all'anno di imposta 2019, ma non saranno esonerate dal versamento degli acconti dovuti per lo stesso anno.

Oltre a ciò non è dovuto il versamento della prima rata IRAP per l’anno di imposta 2020.

Contributi a fondo perduto

È stato previsto un contributo a fondo perduto (non tassabile) per gli esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario che nel mese di aprile 2020 hanno fatturato e corrispettivi inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2019 la percentuale del:

  • 20% se nell'anno 2019 il soggetto ha avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% se nell'anno 2019 il soggetto ha avuto ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a un milione di euro;
  • 10% se nell'anno 2019 il soggetto ha avuto ricavi o compensi superiori a un milione di euro e inferiori a cinque milioni di euro.

L’ammontare del contributo è riconosciuto ai beneficiari dello stesso per un importo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto spetta, anche senza riduzione del fatturato, ai soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il contributo non spetta, in ogni caso:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data della richiesta;

  • ai seguenti soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal decreto “Cura Italia” agli artt.:

    • 27: professionisti iscritti alla gestione separata;
    • 38: lavoratori dello spettacolo;
    • 44: lavoratori dipendenti e autonomi iscritti a casse private

Per poter ottenere il contributo i soggetti dovranno presentare un’istanza all'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, la quale, verificati gli stessi, provvede all'accredito diretto nel conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno definiti termini e modalità di presentazione della domanda.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Nel caso di affitto d’azienda il credito di imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione ai canoni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il soggetto abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta, successivamente all'avvenuto pagamento, può essere:

  • utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento di sostenimento della spesa;
  • utilizzato in compensazione;
  • ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il locatore potrà utilizzare il credito in dichiarazione 2021 per l’anno di imposta 2020, ovvero se titolare di partita iva in compensazione a decorrere dal mese successivo alla cessione.
  • Ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.

L’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni, definirà le modalità attuative della presente misura.

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19

PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.

Ai professionisti ed ai co.co.co iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che sono stati beneficiari dell’indennità 600 euro per il mese di marzo, spetta la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile.

Agli stessi soggetti, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 (marzo e aprile) è riconosciuta un’indennità pari ad euro 1.000 per il mese di maggio.

Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell’attività, comprese eventuali quote di ammortamento.

La domanda per l’indennità di maggio dovrà essere presentata all’Inps mediante autocertificazione del possesso dei requisiti. L’Inps trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate che verificherà gli stessi e comunicherà all’Inps l’esito dei controlli.

Ai co.co.co. che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 14.05.2020 spetta un’indennità per il mese di maggio pari ad euro 1.000.

SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità 600 euro per il mese di marzo, spetta la stessa indennità per il mese di aprile.

LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità 600 euro per il mese di marzo, spetta la stessa indennità per il mese di aprile.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

LAVORATORI SETTORE AGRICOLO

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità 600 euro per il mese di marzo, spetta un’ indennità per il mese di aprile pari ad euro 500.

LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti , di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA , non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio , con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Non spetta invece alcuna indennità ai suddetti soggetti che alla data di presentazione della domanda:

  • sono titolari di un altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non intermittente;
  • sono titolari di pensione.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Spetta un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione ;
  • con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

ALTRE CATEGORIE

Non hanno diritto all'indennità:

  • i lavoratori dipendenti;
  • i pensionati;
  • gli appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore a quello dell’indennità.
  • I soggetti appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità di cui ai medesimi commi del presente articolo, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.

Credito di imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

È riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di adeguamento degli spazi alle linee guida sanitarie, con un massimo di 80.000 euro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, e sarà utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Viene elevato al 60% il credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute nel 2020 da imprese e professionisti., artisti, enti non commerciali ed enti religiosi. Il limite di spesa massimo è altresì elevato ad € 60.000. Le modalità di fruizione del credito di imposta verranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.

Proroga versamenti e accertamenti

I versamenti già sospesi per effetto delle disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia” sono effettuabili entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo. Il pagamento delle rate relative ad avvisi di irregolarità scadenti nel periodo dal 8 marzo al 18 maggio è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 settembre 2020, così come sono prorogate al 16 settembre gli atti d’accertamento con adesione, gli accordi conciliativi e di mediazione, e gli atti di liquidazione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento non ancora emesse, invece, saranno notificate solo a partire dal 1° settembre 2020.

Per ulteriori dubbi contattaci per una consulenza!

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Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.

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