Il Decreto "Rilancio" prevede diversi misure a sostegno di imprese e professionisti.
In questo articolo tratteremo le misure ritenute più interessanti che coinvolgono il mondo dell'imprenditoria e della libera professione.
Le imprese e i lavoratori autonomi (con ricavi non superiori a 250 milioni) non dovranno pagare il saldo IRAP relativo all'anno di imposta 2019, ma non saranno esonerate dal versamento degli acconti dovuti per lo stesso anno.
Oltre a ciò non è dovuto il versamento della prima rata IRAP per l’anno di imposta 2020.
È stato previsto un contributo a fondo perduto (non tassabile) per gli esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario che nel mese di aprile 2020 hanno fatturato e corrispettivi inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2019 la percentuale del:
L’ammontare del contributo è riconosciuto ai beneficiari dello stesso per un importo non inferiore a:
Il contributo a fondo perduto spetta, anche senza riduzione del fatturato, ai soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo non spetta, in ogni caso:
ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data della richiesta;
ai seguenti soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dal decreto “Cura Italia” agli artt.:
Per poter ottenere il contributo i soggetti dovranno presentare un’istanza all'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, la quale, verificati gli stessi, provvede all'accredito diretto nel conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno definiti termini e modalità di presentazione della domanda.
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 è riconosciuto un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Nel caso di affitto d’azienda il credito di imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione ai canoni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il soggetto abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito di imposta, successivamente all'avvenuto pagamento, può essere:
Il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.
L’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni, definirà le modalità attuative della presente misura.
PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.
Ai professionisti ed ai co.co.co iscritti alla gestione separata (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che sono stati beneficiari dell’indennità 600 euro per il mese di marzo, spetta la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile.
Agli stessi soggetti, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019 (marzo e aprile) è riconosciuta un’indennità pari ad euro 1.000 per il mese di maggio.
Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell’attività, comprese eventuali quote di ammortamento.
La domanda per l’indennità di maggio dovrà essere presentata all’Inps mediante autocertificazione del possesso dei requisiti. L’Inps trasmetterà i dati all’Agenzia delle Entrate che verificherà gli stessi e comunicherà all’Inps l’esito dei controlli.
Ai co.co.co. che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro il 14.05.2020 spetta un’indennità per il mese di maggio pari ad euro 1.000.
SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità 600 euro per il mese di marzo, spetta la stessa indennità per il mese di aprile.
LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità 600 euro per il mese di marzo, spetta la stessa indennità per il mese di aprile.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
LAVORATORI SETTORE AGRICOLO
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità 600 euro per il mese di marzo, spetta un’ indennità per il mese di aprile pari ad euro 500.
LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI
E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
Non spetta invece alcuna indennità ai suddetti soggetti che alla data di presentazione della domanda:
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Spetta un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo:
ALTRE CATEGORIE
Non hanno diritto all'indennità:
È riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di adeguamento degli spazi alle linee guida sanitarie, con un massimo di 80.000 euro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, e sarà utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.
Viene elevato al 60% il credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto DPI sostenute nel 2020 da imprese e professionisti., artisti, enti non commerciali ed enti religiosi. Il limite di spesa massimo è altresì elevato ad € 60.000. Le modalità di fruizione del credito di imposta verranno stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.
I versamenti già sospesi per effetto delle disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia” sono effettuabili entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo. Il pagamento delle rate relative ad avvisi di irregolarità scadenti nel periodo dal 8 marzo al 18 maggio è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 settembre 2020, così come sono prorogate al 16 settembre gli atti d’accertamento con adesione, gli accordi conciliativi e di mediazione, e gli atti di liquidazione. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento non ancora emesse, invece, saranno notificate solo a partire dal 1° settembre 2020.
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