La legge di bilancio 2021 ha confermato, anche per l'anno 2022, il credito d’imposta per investimenti pubblicitari (c.d. bonus pubblicità).
La citata normativa, infatti, ha stabilito che, per l’anno 2022, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati.
L’invio delle prenotazioni è fissato per quest’anno **dal 1° marzo all'8 di aprile 2022. **
Il credito di imposta per investimenti pubblicitari spetta a:
Investimenti in campagne pubblicitarie su:
Il credito non finanzia:
Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ovvero presso il ROC – Registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Il credito d’imposta è fissato nella misura del 50 per cento dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul valore incrementale.
Ai fini della concessione dell’agevolazione risulta irrilevante l’ordine cronologico di trasmissione e, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, si provvede al riparto in misura percentuale tra i soggetti ammessi.
Per quanto concerne infine la modalità di fruizione del credito d’imposta pubblicità risulta confermato l’utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Le regole di compensazione sono le seguenti:
Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari non rientra tra quelli che possono essere oggetto di cessione, anche parziale, ad altri soggetti, in base all’articolo 122 D.L. 34/2020.
E’ prevista una prenotazione on line su apposita **piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, **attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata "Servizi per" alla voce "comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per richiedere il Credito d’imposta pubblicità per il 2020 sono previsti 2 step:
Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte.
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