La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha rinnovato e migliorato il credito di imposta previsto per l'acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, commi 1051 - 1063).
Viene riconosciuto un credito d’imposta, (una "somma" compensabile con altre imposte e contributi) per gli investimenti in beni strumentali nuovi, anche in locazione finanziaria per gli acquisti effettuati:
Possono beneficiare di tale credito:
**Attenzione! **Per usufruire del credito d’imposta è necessario rispettare tutte le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Restano escluse da tale agevolazione le imprese in stato di crisi e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Il credito viene calcolato come percentuale sul prezzo di acquisto del bene, ma tale percentuale e le modalità di fruizione variano a seconda della tipologia del bene acquistato.
L'acquisto di beni strumentali "ordinari" permette di usufruire di un credito pari al:
Nei beni ordinari possono rientrare anche beni immateriali (ad esempio, i i software), ma la spesa complessiva non può superare:
Ricordiamo che il credito di imposta non può essere usufruito per l'acquisto di veicoli e altri mezzi di trasporto ex art. 164 c.1 Tuir (come le auto ad uso promiscuo), di immobili e di beni con una percentuale di ammortamento inferiore al 6,5%.
**Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo **a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ordinari.
È possibile compensare il credito in un’unica soluzione nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:
Per gli investimenti in **beni strumentali materiali “4.0” **(di cui all'allegato A) il credito è modulato a scaglioni e a seconda dell'anno di effettuazione degli investimenti.
Per gli investimenti effettuati tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 il
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni “4.0”.
Per poter attivare il credito, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle normativa.
Consigliamo infatti di far riportare la seguente dicitura "Bene agevolabile secondo le previsioni della Legge di bilancio 2021, commi da 1054 a 1058".
Per i beni c.d. "4.0" rimane obbligatorio ottenere una perizia asseverata per i beni di valore unitario superiore ad € 300.000, con la quale si attestano caratteristiche dei beni e l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale. Sotto tale soglia la perizia può essere sostituita con un'autocertificazione del legale rappresentante.
Sarà inoltre necessario indicare il credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma non sarà necessario presentare preventivamente il modello dichiarativo per poterlo utilizzarlo.
Qualora il bene agevolato venga rivenduto entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione o interconnessione (o venga destinato ad unità produttiva situata all’estero) il credito d’imposta verrà proporzionalmente ridotto e l’eventuale utilizzo in eccesso dovrà essere oggetto di restituzione, senza sanzioni o interessi, entro il termine di versamento delle imposte relative al periodo d’imposta in cui si sono verificate le condizioni che hanno determinato la restituzione.
Il componente positivo generato dal credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile (nemmeno ai fini IRAP).
Per ulteriori dubbi contattaci per una consulenza!
Effettuiamo consulenze online, oppure ci puoi contattare telefonicamente allo 0445360277 o via mail all'indirizzo info@studiodsg.it.
Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.