Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta commisurato agli affitti pagati per i mesi di marzo, aprile, maggio sulle locazioni non abitative. Sul punto si è espressa anche l'Agenzia Entrate con la circolare del 06/06/2020, fornendo chiarimenti e le modalità operative per utilizzarlo.
Il credito è previsto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 per i canoni di locazione leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L'Agenzia delle entrate ha precisato il credito spetta indipendentemente dalla categoria catastale; è, infatti, sufficiente che l'immobile sia destinato all'effettivo svolgimento dell'attività.
Ulteriore condizione per fruire del credito è l'aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione ai canoni di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Non vengono menzionati, invece, i soggetti che abbiano iniziato l'attività da giugno 2019; è possibile che vengano ammessi al beneficio in sede di conversione in Legge del decreto.
Il credito è pari al 60% del canone di locazione, mentre Nel caso di affitto d’azienda il credito di imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Il credito d’imposta è commisurato all'importo versato nel periodo di imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio.
L'agenzia delle entrate, con la circolare 14/E del 6 giugno 2020, ha confermato che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione non appena pagato il canone del mese di riferimento utilizzando il codice tributo 6920
In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito d'imposta può essere:
Ricordiamo inoltre che il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sul reddito e dell’Irap.
L'agenzia delle entrate ha precisato, inoltre, che:
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