Il MOSS (Mini One Stop Shop o Mini sportello Unico) è il regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione, successivamente alla modifica del luogo di tassazione per l'Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C. Secondo le nuove regole, infatti, la tassazione Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (cd. Stato membro di consumo) e non in quello del prestatore (cd. Stato membro di identificazione).
Il sistema del Moss è stato quindi predisposto per evitare al fornitore di identificarsi presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti Iva richiesti (dichiarazione e versamento) permettendo al soggetto passivo di trasmettere telematicamente le dichiarazioni Iva trimestrali e di effettuare i versamenti esclusivamente nel proprio Stato, per le operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati.
Cosa sono le "prestazioni di servizi TTE"?
Con servizi digitali (o TTE) si intendono quei servizi che trattano di commercio elettronito (e-commerce), di telecomunicazione e di teleradiodiffusione prestati a consumatori privati.
Nel concreto, si può trattare di soggetti che forniscono:
Come sono tassate le prestazioni di servizi TTE ai fini Iva?
Secondo la normativa in vigore, qualora l'importo delle prestazioni sia superiore a 10.000€ annui, sono sottoposte a tassazione, e quindi ad aliquota Iva e obblighi dichiarativi, nel Paese del destinatario.
I soggetti che operano al di sotto di tale soglia invece, possono applicare l'Iva nello Stato in cui sono stabiliti, ferma restando la possibilità di optare per il regime impositivo ordinario.
Per evitare di dover aprire una posizione Iva in ciascun paese in cui vengono prestati servizi è possibile optare per il regime alternativo mediante la registrazione al MOSS; si tratta di un portale web istituito in ogni Paese UE che, come predetto, consente ai prestatori di versare unitariamente l'imposta dovuta.
Appoggiarsi a tale regime può essere vantaggioso anche per chi non supera la soglia, in quanto permette a tutti l'esonero, per i servizi prestati in Italia, dagli obblighi di registrazione, dovendo unicamente conservare memoria in formato elettronico delle operazioni effettuate.
Per le prestazioni di servizi "TTE" verso privati residenti o domiciliati in Italia è previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione e certificazione, indipendentemente dall'iscrizione al regime del MOSS, per le prestazioni rese in altri Stati occorrerà fare riferimento alla legislazione vigente in ciascun Stato.
Si fa presente che vige comunque l'obbligo di conservazione della documentazione relativa alle operazioni per almeno 10 anni.
Come registrarsi al MOSS?
La registrazione avviene tramite i servizi telematici dell'agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), accedendo con le proprie credenziali e ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo.
Possono tuttavia verificarsi casi in cui il soggetto passivo cominci ad effettuare prestazioni rientranti nell'ambito del regime prima di tale data. In questo caso, il regime può prendere inizio dalla data della prima prestazione, a condizione che il soggetto passivo abbia comunicato l'avvio tali attività entro il decimo giorno del mese successivo a quello della prima prestazione. Qualora il soggetto passivo non rispetti tale termine, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l'IVA nello Stato membro di consumo.
L'adesione a tale regime è possibile anche per i soggetti che beneficiano di regimi fiscali di vantaggio.
Si fa infine presente che, pur essendo facoltativo, i soggetti che scelgono di avvalersi di tale regime dovranno applicarlo a tutti gli Stati membri pertinenti.
Quali adempimenti sono previsti?
I soggetti registrati al regime MOSS sono tenuti a presentare una dichiarazione Iva per ciascun trimestre dell'anno solare, anche nel caso in cui non abbiano prestato servizi digitali.
Tale dichiarazione deve essere trasmessa, in via telematica nel sito dell'agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, anche qualora il termine cada in un giorno festivo.
Entro il medesimo termine, dopo la presentazione della dichiarazione, occorre fare il versamento dell'Iva, presso lo stesso portale, con addebito nel proprio conto corrente.
A tal proposito, si fa presente che è precluso al soggetto passivo l'esercizio della detrazione dell'Iva sugli acquisti e sulle importazioni effettuati in uno Stato diverso da quello di identificazione. Il credito potrà essere chiesto a rimborso nello stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti. Si potrà invece recuperare l'imposta a credito relativa ad acquisti effettuati in Italia portandola in detrazione nelle liquidazioni mensili o trimestrali, scomputandola così dall'imposta complessivamente dovuta nel territorio nazionale.
Nel caso in cui non venisse trasmessa la dichiarazione, e quindi il versamento, entro 30 giorni dalla fine del periodo d'imposta, lo Stato del fornitore emette un sollecito. I solleciti succesivi al primo saranno emessi dagli Stati dei destinatari.
È opportuno tenere presete che nel caso in cui il soggetto passivo riceva un sollecito per tre trimestri successivi e non presenti la diciarazione dei 10 giorni successivi l'emissione di ciascun sollecito, verrà escluso dal regime del MOSS.
In seguito si riportano le sanzioni previste per il tardivo o mancato adempimento degli obblighi previsti.
Violazione | Sanzione |
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Richiesta di registrazione al MOSS (o comunicazione di variazione dei dati indicati) con dati incompleti o inesatti, anche relativamente all’indirizzo di posta elettronica e all’URL del sito web, tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività | Da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta a 100 euro se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di 30 giorni dall'invito dell'ufficio. |
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale | Dal 120 al 240% dell’imposta dovuta in Italia (con un minimo di 250 euro). |
Dichiarazione trimestrale da cui risulti un’imposta inferiore a quella dovuta | Dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta in Italia. |
Violazioni relative al contenuto della dichiarazione trimestrale | Da 250 a 2.000 euro. |
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