Il decreto Rilancio ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di determinati interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. "Superbonus").
Questa detrazione si affianca a quelle già esistenti per il recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, ecc.) e per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Oltre ad aver introdotto il superbonus, il Dl Rilancio ha previsto anche la possibilità di richiedere, in alternativa alla fruizione delle citate detrazioni, lo sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Inoltre, per poter usufruire del superbonus, è necessario che tali soggetti possiedano o detengano l'immobile oggetto di intervento al momento di avvio di lavori o al momento di sostenimento delle spese (se antecedente l'avvio dei lavori) in base a uno dei seguenti titoli:
Negli ultimi due casi sarà necessario ottenere il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dai familiari del possessore o detentore dell'immobile.
Il superbonus 110% si attiva per le spese sostenute tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per uno seguenti lavori, c.d. "trainanti":
interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (il c.d. cappotto);
centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli "edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno" (come, ad esempio, le bifamiliari o le abitazioni inserite nei condomini c.d. "orizzontali).
decreto legge n. 63/2013 (cd. sismabonus).
In caso di esecuzione di almeno uno dei predetti interventi "trainanti", il superbonus spetterà anche per le spese sostenute, sempre tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per i seguenti lavori (c.d. "trainati") normalmente soggetti a percentuali di detrazioni del 65% o 50%:
all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013;
indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993 ;
E' importante sottolineare che il superbonus potrà essere usufruito anche sulle c.d. "seconde case", mentre per uffici e capannoni l'agenzia entrate, rispetto a quanto inizialmente previsto, sembrerebbe escludere tale possibilità.
Le persone fisiche che, al di fuori dell’attività d’impresa o professionale, detengono capannoni e uffici «all’interno di edifici in condominio» o anche singolarmente accatastati, possono beneficiare del superbonus del 110% solo per i lavori condominiali (trainanti o trainati), ma non per quelli effettuati direttamente sugli stessi. Si arriva a questa conclusione analizzando la lista degli immobili agevolati, contenuta all’interno della circolare delle Entrate dell’8 agosto 2020, n. 24/E, paragrafo 2.
Non potrà essere sfruttato, invece, per gli interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Per i limiti di spesa massima rimandiamo alle tabelle allegate alla guida dell'Agenzia Entrate, che potete consultare cliccando qui.
I requisiti tecnici dei lavori eseguibili e assoggettabili al superbonus, invece, sono dettagliati al Decreto "Requisiti" che potete consultare cliccando qui.
Oltre al rispetto dei requisiti indicati nel predetto decreto, sarà inoltre necessario il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta. A tal fine sarà necessario essere in possesso dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) prima dell'intervento e di ottenerne uno aggiornato una volta terminati i lavori.
Il superbonus permette di ottenere una detrazione del 110% delle spese sostenute, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
In caso di spese sostenute per € 50.000 entro dicembre 2020, quindi, si potrà portare in detrazione nella dichiarazione da presentare nel 2021 e nelle quattro successive una quota pari a € 11.000.
Per gli interventi realizzati su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Tale limitazione non opera per le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, in linea con la prassi in materia, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:
esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali ;
pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).
Per individuare l'effettivo beneficio fiscale è importante preliminarmente verificare la propria c.d. "capienza". L’agevolazione è infatti ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
In alternativa alla fruizione delle detrazione, chi sostiene la spesa può optare anche per:
massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari ;
altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
Tali facoltà possono rivelarsi particolarmente utili per tutti quei soggetti per i quali le detrazioni spettanti siano superiori all'imposta pagata annualmente (che non trovino, quindi, la citata "capienza"). I soggetti che acquisteranno la detrazione oppure applicheranno lo sconto in fattura, potranno utilizzare il credito sempre nelle stesse modalità e tempistiche originarie; anche per questi soggetti l'eventuale quota non utilizzata in compensazione nell'anno sarà persa e non potrà essere richiesta a rimborso.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni (come la pratica all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, prevista per i lavori di riqualificazione energetica), ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
• la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali (qui in allegato potete trovare il DM Asseverazioni con tutti gli step da seguire e i modelli allegati).
Sarà inoltre necessario comunicare l'esercizio dell'opzione in via telematica, anche tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Agenzia Entrate (qui potete scaricare il modello previsto dal provvedimento Ade dell'8 agosto 2020).
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