Al fine di individuare il trattamento IVA / IRPEF / IRES applicabile agli omaggi è innanzitutto necessario differenziare a seconda che:
i beni ceduti gratuitamente siano o meno oggetto dell'attività esercitata;
il destinatario dell'omaggio sia un cliente oppure un dipendente.
E' possibile detrarre l'IVA a credito relativa all'acquisto di beni regalati se gli stessi sono:
classificabili quali spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte dirette;
di costo unitario non superiore a € 50.
Considerato che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono cessioni gratuite, ai fini IVA trova applicazione anche l'art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, ai sensi del quale non costituisce cessione di beni rilevante ai fini IVA la cessione gratuita di beni:
non oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a € 50;
per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto / importazione, la detrazione dell'imposta.
Di conseguenza, la cessione gratuita a clienti di beni non oggetto dell'attività dell'impresa è sempre irrilevante ai fini IVA, a prescindere dall'ammontare del relativo costo unitario.
Ai fini Irpef/Ires, le spese di rappresentanza sono deducibili:
Lavoratori autonomi
Quanto sopra esposto ai fini IVA trova applicazione anche per gli omaggi (che costituiscono "spese di rappresentanza") effettuati da lavoratori autonomi / professionisti.
I costi, invece, saranno deducibili nel limite massimo dell'1% dei compensi incassati nell'anno.
Non potendosi configurare come spesa di rappresentanza, l'IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è indetraibile per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, arte o professione a prescindere dall'ammontare del costo. Per effetto dell'indetraibilità, ai sensi del citato art. 2, comma 2, n. 4), la successiva cessione (gratuita) è esclusa da IVA.
Ai fini della deducibilità del costo, sono ricomprese fra le spese per prestazioni di lavoro deducibili anche quelle sostenute in denaro / natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Per i lavoratori autonomi il costo degli omaggi destinati ai dipendenti è deducibile ai sensi dell'art. 54, comma 1, TUIR, avente una portata applicativa analoga a quella del citato art. 95.
Tassazione in capo al dipendente
Al fine di verificare la tassazione in capo al dipendente delle erogazioni liberali concesse in occasione di festività, è necessario distinguere a seconda che le stesse siano in denaro ovvero in natura.
Se in denaro, queste concorrono sempre alla formazione del reddito in capo al dipendente e sono quindi soggette a tassazione.
Se in natura, bisogna distinguere se l'importo degli omaggi è:
A differenza dei casi sopra, la differenza sostanziale sta nel fatto che la cessione gratuita di un bene oggetto dell'attività è sempre rilevante ai fini IVA, salvo che l'imposta relativa all'acquisto non sia stata detratta.
La successiva cessione gratuita dell'omaggio richiederà l'assolvimento dell'iva, quindi, solo nel caso in cui sia stata detratta al momento dell'acquisto.
Per assolvere l'iva al momento della cessione si può procedere con tre metodi:
Ai fini della deducibilità del costo tali spese rientrano tra quelle di rappresentanza, deducibili nelle misure viste sopra sulla base dei ricavi complessivi.
Gli omaggi ai dipendenti di beni oggetto dell'attività dell'impresa non configurano spese di rappresentanza e pertanto la relativa IVA è detraibile e la cessione gratuita va assoggettata ad IVA ai sensi del n. 4) del citato art. 2, senza obbligo di rivalsa nei confronti dei destinatari.
La spesa, invece, sarà deducibile come spesa per prestazioni di lavoro.
**Tassazione in capo al dipendente **
Anche al fine della tassazione in capo al dipendente trova applicazione quanto illustrato per i beni non oggetto dell'attività (erogazioni liberali in natura da tassare / non tassare a seconda dell'ammontare annuo superiore o meno a € 258,23).
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