L’introduzione della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna/ricezione della fattura.
Ricordiamo, quindi, che:
La “data” esposta in fattura può quindi differire dalla data di trasmissione a SDI e dalla successiva data di ricezione della stessa da parte del soggetto acquirente.
L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. ...".
Secondo la regola generale le fatture relative al mese precedente, se ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo, confluiscono nella liquidazione IVA del mese precedente. Tale regola non vale per i documenti di dicembre ricevuti a gennaio, anche se annotati entro il giorno 15 di gennaio.
Con l’approssimarsi della fine dell’anno possono quindi verificarsi le seguenti situazioni:
Nel caso in cui la fattura elettronica non venga correttamente recapitata dallo SDI ma messa a disposizione nell'Area Riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul portale “Fatture e Corrispettivi” da parte del cessionario/committente.
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Raccomandiamo, quindi, per poter portare in detrazione l’IVA sugli acquisti di dicembre, di sollecitare i fornitori affinché provvedano all'emissione delle fatture entro e non oltre il 27 dicembre.
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