La detrazione Iva delle fatture di fine anno

dicembre 17, 2019 - in

L’introduzione della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna/ricezione della fattura.

Ricordiamo, quindi, che:

  • la fattura immediata deve essere trasmessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell’operazione;
  • la fattura differita può essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La “data” esposta in fattura può quindi differire dalla data di trasmissione a SDI e dalla successiva data di ricezione della stessa da parte del soggetto acquirente.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. ...".

Secondo la regola generale le fatture relative al mese precedente, se ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo, confluiscono nella liquidazione IVA del mese precedente. Tale regola non vale per i documenti di dicembre ricevuti a gennaio, anche se annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Con l’approssimarsi della fine dell’anno possono quindi verificarsi le seguenti situazioni:

  • Fattura di acquisto datata dicembre 2019, ricevuta e registrata a dicembre 2019. In questo caso la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre (mese o trimestre);
  • Fattura di acquisto datata dicembre 2019, ricevuta a dicembre 2019 ma non registrata in tale anno. In questo caso, affinché sia possibile portare in detrazione l’IVA, l’annotazione dovrà essere fatta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2020, in apposito sezionale IVA;
  • Fattura di acquisto datata dicembre 2019, ricevuta a gennaio 2020. In questo caso la fattura andrà annotata a gennaio e confluirà nella liquidazione che include gennaio (mese o trimestre);

Nel caso in cui la fattura elettronica non venga correttamente recapitata dallo SDI ma messa a disposizione nell'Area Riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul portale “Fatture e Corrispettivi” da parte del cessionario/committente.

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Raccomandiamo, quindi, per poter portare in detrazione l’IVA sugli acquisti di dicembre, di sollecitare i fornitori affinché provvedano all'emissione delle fatture entro e non oltre il 27 dicembre.

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Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.

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