La tassazione agevolata per i lavoratori impatriati

ottobre 26, 2020 - in

Il D,lgs. 147/2015 all'articolo 16, comma 1 ha previsto un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia.

Chi può accedervi?

I presupposti necessari per poter accedere a questo regime sono i seguenti:

  • il lavoratore non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si deve impegnare a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Si segnala che possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché, nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

In cosa consiste questa agevolazione?

Per i soggetti che hanno i requisiti sovraesposti la tassazione avviene nel seguente modo:

  • nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4 il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al:
  • 30% dell’ammontare;
  • 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
  • è possibile prorogare l'agevolazione per altri cinque periodi d’imposta nel caso in cui il lavoratore:
    • abbia almeno un figlio minorenne o a carico
    • oppure diventai proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. in questo caso i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per:
    • il 50% del loro ammontare
    • ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Come si può beneficiare di questa agevolazione?

TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

I lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente:

  • le generalità (nome, cognome e data di nascita),
  • il codice fiscale,
  • la data di rientro in Italia
  • la data della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente),
  • la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo,
  • l’attuale residenza in Italia,
  • l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma,
  • la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).

Il datore di lavoro applicherà il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi.

TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

I titolari di partita IVA possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi.

In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti. In questo secondo caso, il contribuente dovrà presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati:

  • le generalità (nome, cognome e data di nascita),
  • il codice fiscale,
  • la data di rientro in Italia,
  • la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo,
  • l’attuale residenza in Italia,
  • la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).

Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

Gli sportivi professionisti possono accedere a questa agevolazione?

Gli sportivi professionisti, non possono usufruire di questa agevolazione. Si ricorda, tuttavia che gli stessi possono beneficiare di una detassazione nella misura del 50%, sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

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