Le novità in materia di dichiarazioni d'intento

gennaio 08, 2020 - in

A partire dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non saranno più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d'intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della stessa all'Agenzia delle Entrate, pur permanendo l'obbligo di porre in essere tali adempimenti.

Ricordiamo che fino al 31.12.2019 l'esportatore abituale, per poter acquistare senza iva beni e servizi nei limiti del plafond disponibile, doveva assolvere ai seguenti adempimenti:

  • inviare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria la dichiarazione d'intento (datata e numerata progressivamente);
  • inviare copia della stessa al fornitore unitamente alla copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
  • annotare in apposito registro la dichiarazione d'intento emessa nei confronti di ciascun fornitore.

Il fornitore dell’esportatore abituale fino al 31.12.2019 era tenuto, una volta ricevuti tali documenti, a:

  • eseguire il riscontro telematico (sul sito dell'Agenzia) che confermi l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale;
  • numerare le dichiarazioni d'intento ricevute e annotarle in apposito registro.

Con la semplificazione cessa l’obbligo per il fornitore di:

  • annotare le dichiarazioni d'intento (sia ricevute che emesse – nel caso lo stesso sia anche esportatore abituale) in apposito registro, nonché di conservarle a norma dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972;
  • esporre i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione annuale Iva.

Il fornitore dell’esportatore abituale sarà comunque tenuto ad indicare nella propria fattura, emessa in regime di non imponibilità Iva ex articolo 8, comma 1, lett. c, D.P.R. 633/1972, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.

È prevista, inoltre, la modifica delle sanzioni legate a questa casistica. Verrà applicata la sanzione proporzionale, dal 100% al 200% dell’imposta, e non più fissa (da 250 euro a 2.000 euro), se il fornitore emette fattura non imponibile senza prima effettuare il riscontro per via telematica dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale.

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