L'indennità per lavori stagionali, dello spettacolo e dello sport prevista dal decreto Sostegni

marzo 23, 2021 - in

Con il decreto legge sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella tarda serata del 22 marzo il governo ha previsto alcune misure a favore di imprese e professionisti, tra cui L'indennità per lavori stagionali, dello spettacolo e dello sport prevista dal decreto Sostegni.

Vediamo nel dettaglio le novità.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DELLO SPORT

La misura dell’indennità

Il decreto sostegni eroga una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro per alcune categorie di lavoratori dei settori più colpiti dalla pandemia.

Le categorie di lavoratori

L’indennità di 2.400 euro spetta a:

Lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

Se soddisfano entrambi i seguenti requisiti: :

  • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali

..se soddisfano tutti seguenti requisiti:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termal per almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

L’indennità spetta inoltre a:

  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile);
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

Questi soggetti alla data di presentazione della domanda non deve essere titolare di pensione o altro contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.

Lavoratori dello spettacolo

L'indennità di 2.400 euro spetta anche ai lavoratori** iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**

.. se soddisfano i seguenti requisiti:

  • abbiano un un reddito 2019 non superiore a 75.000 euro
  • abbiano almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 23 marzo 2021:
  • non siano titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

la medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

**Requisiti comuni e presentazione domanda **

Per percepire l’indennità è necessario che, alla data del 23 marzo 2021, non si sia:

  • titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • Titolari di pensione.

La presentazione delle domande tramite il sito INPS scadrà il 30 aprile 2021

Il pagamento sarà erogata automaticamente ai soggetti che hanno già percepito l’indennità prevista dal decreto ristori.

Indennità per i lavoratori dello sport

Spetta una indennità anche in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

  • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
  • il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP);
  • le federazioni sportive nazionali;
  • le discipline sportive associate;
  • gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP);
  • le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica

che abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica

Indennità variabile in base ai compensi 2019

L’indennità varia a seconda dei compensi sportivi percepiti nel 2019, e sarà pari:

  • 1.200 euro, per compensi inferiori 4.000 euro;
  • 2.400 euro, per compensi tra i 4.000 e 10.000 euro;
  • 3.600 per compensi superiori a 10.000 euro.

Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’indennità, Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica accessibile al seguente link https://curaitalia.sportesalute.eu/accesso

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