Nuova ordinanza regionale del Veneto

giugno 06, 2021 - in

Il 5 giugno 2021 è stata pubblicata l'ordinanza n. 83 della Regione del Veneto con la quale sono state disposte nuove misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Riaperture

L'ordinanza prevede in particolare l'anticipazione al 7 giugno per le riaperture delle seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo

viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);

  • piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • centri benessere e termali;
  • feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • attività dei **servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al

chiuso**;

  • **fiere **(comprese sagre e fiere locali), **grandi manifestazioni fieristiche,

congressi e convegni;**

  • eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del

decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;

  • sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • corsi di formazione.

Impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici e a uso turistico

L'ordinanza prevede, inoltre, con riferimento agli impianti di risalita:

  • la possibilità dell'utilizzo degli stessi, in zona bianca e gialla, rispettando le linee guida (consultabili qui);
  • l'utilizzo degli stessi prevedendo un numero massimo di presenze giornaliere :
    • PER I COMPRENSORI SCIISTICI: determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio. Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali;
    • PER GLI IMPIANTI PER IL TURISMO ESTIVO: il limite giornaliero dei primi ingressi nel comprensorio montano è stabilito da:
      • portata oraria teorica della funivia bifune di arroccamento o delle seggiovie ad attacco fisso moltiplicata per tre, considerato che per queste tipologie di impianti il limite teorico orario è particolarmente ridotto;
      • per le altre tipologie di impianti di arroccamento, portata oraria teorica moltiplicata per due, considerato la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti.

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