Nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

marzo 03, 2020 - in

La legge di Bilancio 2020 ha modificato la sostanza dei c.d. “super-ammortamento” e “iper-ammortamento”, trasformandoli in crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell'anno 2020. Il credito di imposta è usufruibile in 5 rate annuali di pari importo a decorrere dal 01.01 dell’anno successivo all'effettuazione dell’investimento, ed è pari:

  • Al 40% del costo di acquisizione del bene per i beni “4.0” sino a 2,5 milioni;
  • Al 20% del costo di acquisizione del bene per i beni “4.0” oltre i 2,5 milioni;
  • Al 15% del costo di acquisizione per i beni immateriali 4.0;
  • Al 6% del costo di acquisizione, per gli altri beni nuovi (precedentemente oggetto di “super-ammortamento).

È fondamentale sottolineare che il comma 195 dell’art. 1 della L. 160/2019 richiede espressamente che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”. Per accedere al credito di imposta, sia per beni “4.0” che non, quindi, sarà necessario che nelle fatture di acquisto, sia a titolo di acconto che saldo, venga riportata una dicitura similare alla seguente ““Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”, pena il rischio di veder revocare l’agevolazione in sede di controllo dell’Agenzia Entrate.

La normativa non specifica quali siano “gli altri documenti idonei” necessari a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa, né tantomeno si è espressa l’Agenzia delle Entate a riguardo. A titolo esemplificativo possono essere considerati documenti idonei:

  • L’offerta del fornitore;
  • La conferma d’ordine;
  • Il contratto;
  • I documenti di trasporto;
  • Eventuali verbali di consegna e collaudo.

Rimane salva la possibilità di usufruire del credito fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Investimenti agevolabili

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza).

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:

• veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;

• beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

• fabbricati e costruzioni;

• beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V

Industrie manifatturiere alimentari

Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali

Condutture

8,0%

Gruppo XVII

Industrie dell’energia elettrica,

del gas e dell’acqua

Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte per usi civili (reti urbane)

8,0%

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione

10,0%

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento

12,0%

Specie 4/b – stabilimenti termali, drotermali

Condutture

8,0%

Gruppo XVIII

Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.

Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori

Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)

7,5%

Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari

Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

12,0%

 

• beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell’art. 1, DL n. 34/2019.

Misura del credito spettante

• Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti

Credito d’imposta

Fino a € 2,5 milioni

40%

Da € 2,5 milioni a € 10 milioni

20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

• Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000. • Altri beni Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere: • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni; ovvero • dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento. Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Adempimenti richiesti

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una **perizia **attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Per ulteriori dubbi contattaci per una consulenza!

Effettuiamo consulenze online, oppure ci puoi contattare telefonicamente allo 0445360277 o via mail all'indirizzo info@studiodsg.it.

Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.

Share
Ritorna agli articoli

Ultimi articoli