Con il nuovo DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre, il Governo interviene con nuove restrizioni per arginare la crescente curva dei contagi, colpendo in particolare il settore della ristorazione. Di seguito le principali restrizioni:
I locali devono chiudere alle 24, mentre dalle 21 non sarà possibile sostare al loro esterno e nelle adiacenze per consumare, se non con servizio al tavolo.
Rimane consentita la consegna a domicilio.
Restano chiuse discoteche e sale da ballo all’aperto e al chiuso.
È fatto divieto di organizzare feste private all’aperto o al chiuso in locali pubblici, con forte raccomandazione a non ricevere a casa più di sei familiari o amici.
Nessuna nuova limitazione, invece, a fiere e congressi
Rimangono consentite le cerimonie, seguendo le norme in materia di igiene e prevenzione del contagio già in vigore. La limitazione, in questo caso, scatta sulla festa successiva alla cerimonia: potranno partecipare massimo 30 persone.
È vietato lo svolgimento degli sport da contatto, per quanto riguarda gara, competizioni e ogni attività connessa. Rimane consentito solo “da parte delle società professionistiche a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. Sono vietate, quindi, le partita di calcetto o a basket tra amici.
È obbligatorio sull’intero territorio nazionale portare sempre con sé la mascherina, ed indossarla sempre al chiuso (eccetto nella propria abitazione privata) e all’aperto, salvo che per le caratteristiche dei luoghi sia possibile mantenere l’isolamento rispetto alle altre persone non conviventi. Sono esclusi dall’obbligo chi fa attività sportiva (non motoria), bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti con patologie o disabilità.
Le gite scolastiche sono sospese, così come le iniziative di scambio e gemellaggio e qualsiasi altra uscita. Sono fatte salve le attività inerenti ai tirocini, per l’orientamento e volte alle competenze trasversali.
È confermato il limite dei 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto; tra i posti vi dovrà essere la distanza minima di un metro e devono essere numericamente assegnati. Se non possibile evitare assembramenti, la manifestazione è sospesa. Le regioni e le province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche.
Sono vietati gli spostamenti da e per gli stati di cui all'elenco E dell'allegato 20, che qui riepiloghiamo:
(in aggiornamento)
Viene altresì vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al precedente elenco nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante autodichiarazione:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f);
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h);
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
Allo stadio è permessa una capienza entro e non oltre il 15% di quella massima, e comunque non superiore ai 1000 partecipanti all’aperto e 200 al chiuso. Restano valide le prescrizioni su distanziamento e controllo della temperatura. Le regioni e le province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche.
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