Obbligatoria per le imprese l'assicurazione contro i rischi catastrofali

marzo 18, 2025 - in

AGGIORNAMENTO DEL 28/03/2025 Approvata la proroga dell'entrata in vigore

Il Governo, con decreto del 28/03/2025, ha approvato una ulteriore proroga per le PMI:

    1. per le imprese di medie dimensioni al 1° ottobre 2025;
    1. per le micro e piccole imprese al 1° gennaio 2026.

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Per effetto della Legge di Bilancio 2024, a decorrere dal 31.03.2025 le imprese dovranno dotarsi di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Quali sono gli eventi catastrofali coperti dall'assicurazione obbligatoria?

L'assicurazione deve coprire i danni causati da:

  • Sisma: intendendosi con ciò un terremoto o altro movimento brusco della crosta terrestre;
  • Alluvione, Inondazione, Esondazione: ovvero la fuoriuscita di acqua da fiumi, bacini naturali o artificiali, reti di drenaggio, ecc., anche con trasporto di sedimenti;
  • Frana: cioè un movimento o distacco di roccia, detriti o terra lungo un pendio.  

Chi è soggetto all'obbligo di assicurazione?

L'obbligo di stipulare l'assicurazione riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese, ad eccezione delle imprese agricole.

Quali beni devono essere assicurati?

L'assicurazione obbligatoria deve coprire i danni alle immobilizzazioni materiali, nello specifico:  

  • Terreni e fabbricati: ciò include l'intera costruzione edile, opere murarie, finiture, impianti fissi (idraulici, elettrici, riscaldamento, ecc.), recinzioni e pertinenze.  
  • Impianti e macchinari: tutte le macchine, anche elettroniche, e qualsiasi tipo di impianto utilizzato per l'attività dell'impresa.  
  • Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, impianti di sollevamento, pesa, imballaggio e trasporto (se non iscritti al PRA).  

ATTENZIONE: L'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni utilizzate per l'attività d'impresa a qualsiasi titolo, quindi non solo i beni di proprietà, ma anche quelli detenuti in leasing, locazione, comodato.

Quindi anche l'impresa conduttrice di un immobile in locazione, stando al tenore letterale della norma, dovrà ottenere l'apposita assicurazione.

Cosa non rientra nell'assicurazione obbligatoria?

Non sono oggetto della copertura assicurativa obbligatoria altri beni come:  

  • Mobili e arredi;
  • Macchine d'ufficio;
  • Automezzi;
  • Materie prime, sussidiarie e di consumo;
  • Prodotti finiti e merci (magazzino)

Tuttavia, è possibile valutare con la propria compagnia assicurativa l'estensione della polizza per coprire anche questi beni, con un conseguente aumento del premio assicurativo.  

Quando entra in vigore l'obbligo e come adeguarsi?

L'obbligo di stipulare le assicurazioni è fissato al 31 marzo 2025. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine è il 31 dicembre 2025.  

Per le polizze assicurative già in essere, l'adeguamento alle nuove norme dovrà avvenire in occasione del primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.  

Caratteristiche della polizza assicurativa

La polizza assicurativa dovrà avere alcune caratteristiche specifiche:  

Franchigia o scoperto: la polizza può prevedere una franchigia o uno scoperto (cioè una parte del danno che rimane a carico dell'assicurato) non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per le imprese più grandi, con una somma assicurata superiore a 30 milioni di euro, o per le "grandi imprese" (con fatturato superiore a 150 milioni di euro e più di 500 dipendenti), la percentuale di danno indennizzabile a carico dell'assicurato può essere oggetto di negoziazione tra le parti.  

Premio assicurativo: il premio dovrà essere proporzionale al rischio, tenendo conto di fattori come l'ubicazione del rischio sul territorio, la vulnerabilità dei beni assicurati, le misure di prevenzione adottate dall'impresa. I premi potranno essere aggiornati periodicamente per riflettere l'evoluzione dei valori economici e la conoscenza del rischio.  

Massimali e limiti di indennizzo: la polizza può prevedere dei massimali o limiti all'indennizzo. In generale, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata. Per somme assicurate elevate, sono previste specifiche disposizioni. Per i terreni, la copertura è prestata nella forma "a primo rischio assoluto", con un massimale proporzionale alla superficie assicurata.  

Cosa non copre l'assicurazione?

La polizza assicurativa non copre i danni che sono conseguenza diretta del comportamento umano, i danni a terzi provocati dai beni assicurati, i danni causati da conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosivi, chimiche o derivanti da inquinamento.  

Conseguenze del mancato rispetto dell'obbligo

Ad oggi la normativa non prevede sanzioni dirette al mancato rispetto dell'obbligo di stipulare l'assicurazione, ma questa mancanza può comportare la preclusione all'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario erogati da enti pubblici, comprese quelle previste in occasione di eventi calamitosi.

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