Prestazioni occasionali: obbligo di comunicazione preventiva

gennaio 12, 2022 - in

Il DL 146/2021 ha modificato l'art. 14 del D.lgs. 81/2008 prevedendo l'obbligo in caso di avvio di attività di lavoro autonomo occasionale di una preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente (ITL).

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 del 2022, specifica le modalità con cui è possibile adempiere all’obbligo di comunicazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale introdotto dal decreto fisco lavoro.

A chi si applica la disposizione?

L’obbligo in questione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione si applica ai prestatori occasionali di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data dell’11 gennaio 2022.

A chi non si applica?

Restano esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l’altro, che tale comunicazione “è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”.

Quali rapporti sono assoggettati a questa disciplina?

L'obbligo di comunicazione è prevista per i rapporti:

  • in essere alla data dell'11 gennaio 2022;
  • iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati (per i quali la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio);
  • avviati a partire dal 12 gennaio 2022.

Quali sono le modalità di comunicazione?

L'obbligo di comunicazione e, da effettuarsi all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante:

Cosa deve contenere la comunicazione?

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Posso annullare o correggere i dati comunicati?

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento **antecedente **all’inizio dell’attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sono previste sanzioni in caso di omissione?

La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro.

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