Il decreto Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto per gli esercenti attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario che nel mese di aprile 2020 hanno fatturato e corrispettivi inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Con un provvedimento pubblicato nella tarda serata del 10 giugno, L'Agenzia Entrate ha pubblicato l'atteso modello di richiesta con le relative istruzioni.
Potranno richiedere il contributo a fondo perduto le persone fisiche titolari di partita iva e le società, esercenti attività di impresa o produttori di reddito agrario, che:
Il secondo requisito non è richiesto a chi abbia iniziato l'attività nel corso del 2019.
Il contributo non spetta, in ogni caso:
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra:
La percentuale adottabile dipenderà dai ricavi conseguiti nell'esercizio 2019, e precisamente si applicherà la percentuale del:
L’ammontare del contributo è riconosciuto ai beneficiari dello stesso per un importo non inferiore a:
Il contributo minimo è riconosciuto anche ai soggetti che abbiano iniziato l'attività nel 2019 e non abbiano un parametro per il calcolo del calo di fatturato.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione!
La domanda potrà essere presentata:
L'istanza dovrà essere presentata in via telematica mediante:
Solo nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, la domanda andrà presentata via PEC con firma digitale.
Il contributo sarà erogato tramite accredito nel conto corrente del richiedente. Attenzione che l'IBAN deve essere tassativamente intestato o cointestato al richiedente il contributo.
Qualora dai controlli dell'Agenzia Entrate emerga che il contributo non spettava, l’Agenzia delle entrate procederà alle attività di recupero del contributo, irrogando una sanzione nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
• la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
• nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa , da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.
Per ulteriori dubbi contattaci per una consulenza!
Effettuiamo consulenze online, oppure ci puoi contattare telefonicamente allo 0445360277 o via mail all'indirizzo info@studiodsg.it.
Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.