Sospensione delle rate su mutui “prima casa” (art. 54 d.l. 18 del 17/03/2020)

marzo 18, 2020 - in

Chi sono i soggetti che possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo?

  • lavoratori dipendenti, a tempo sia determinato sia indeterminato, in cassa integrazione o licenziati;
  • parasubordinati (collaboratori) in possesso dei documenti che comprovano la sospensione dal lavoro;
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti in grado di certificare, con autocertificazione e responsabilità penale in caso di falsa dichiarazione, una riduzione del fatturato del 33% dal 21/2/2020 alla data della domanda e comunque nell’ultimo trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Per quali tipologie di mutuo?

Per i mutui per la prima casa, con un valore dell’abitazione fino a 250 mila euro.

Per quanto sono sospesi i pagamenti delle rate?

Fino a 18 mesi. Si attendono i regolamenti semplificati del ministero dell’Economia che indicheranno documenti e modalità di attuazione. In particolare si capirà se la sospensione delle rate è per tutti per 18 mesi o graduata.

Che documenti bisogna portare in banca?

Chi richiede la sospensione deve compilare il modulo che potete scaricare da questo link (il modulo non è ancora aggiornato con l'estensione ai lavoratori autonomi e liberi professionisti).

I lavoratori dipendenti o i parasubordinati (collaboratori) in cassa integrazione o licenziati dovranno, inoltre, consegnare una dichiarazione dell’azienda che attesti la loro nuova condizione, siano essi a tempo determinato, indeterminato.

I lavoratori autonomi e liberi professionisti dovranno, oltre al modulo di richiesta di sospensione, consegnare un’autocertificazione dichiarando la riduzione di almeno il 33% del fatturato a causa dell’attuazione di disposizioni previste dalle autorità competenti per l’emergenza coronavirus.

E gli interessi?

La sospensione riguarda tutta la rata del mutuo, sia la parte in conto capitale, sia quella interessi. Alla ripresa dei pagamenti al cliente resterà da pagare la metà degli interessi accumulatisi fino a quel momento, che verranno spalmati sul mutuo residuo.

Il Fondo Gasparrini, infatti, rimborsa alle banche solo il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, l’altra metà resta a carico del cliente, che la dovrà saldare.

Tempistiche di risposta delle banche?

Dal momento in cui si consegna la domanda in banca, la stessa verrà trasmessa dall’Istituto alla Consap (società pubblica che gestisce il Fondo Gasparrini n.d.r.).

La Consap darà risposta entro 30 giorni dalla richiesta della banca e solo se tutto è in regola la sospensione delle rate potrà partire.

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