per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Chi sono i soggetti che possono richiederle?
Microimprese e piccole e medie imprese:
aventi sede in Italia;
che non abbiamo esposizioni debitorie, alla data del decreto (17 marzo 2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
che hanno subito i via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Presentando un’autocertificazione nella quale si certifichino le carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
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Lo Studio di commercialisti DSG - Dalla Stella & Gatti si trova a Thiene, in provincia di Vicenza.