Veneto: la nuova ordinanza regionale del 24/11/2020

novembre 25, 2020 - in

Il 24 novembre è stata presentata dal Governatore Zaia l'Ordinanza in vigore dal 26 novembre fino al 4 dicembre in VENETO, di intesa con il Ministro della Salute

Riassumiamo di seguito i punti principali:

  • MASCHERINA:

    • va indossata in modo corretto fuori dalla propria abitazione, nei mezzi pubblici;
    • la mascherina va indossata anche nella propria abitazione se in presenza di non conviventi;
    • se la mascherina deve essere abbassata per bere, mangiare o fumare va mantenuta una distanza minima di un metro dalle altre persone; l'abbassamento della mascherina dev'essere comunque solo momentaneo e limitato temporalmente alla consumazione;
  • SPORT:

    • **attività motorie e attività all'aperto (passeggiate) **si possono fare solo in luoghi non frequentati e quindi al di fuori dei centri storici, delle piazze, dei luoghi turistici delle spiagge, delle montagne, ecc.;
    • Nello **sport **va mantenuta una distanza di due metri dalle altre persone, nelle altre attività (comprese le passeggiate) almeno un metro;
    • Tutti i partecipanti (sportivi e accompagnatori) provenienti da altre Regioni che partecipano a competizioni sportive che si svolgono regolarmente in Veneto, per poter accedere agli impianti sportivi sono obbligati ad esibire la certificazione di avvenuta esecuzione del test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti la competizione.
  • ESERCIZI COMMERCIALI

    • Consentito l'ingresso negli esercizi commerciali di generi alimentari solo ad una persona per nucleo familiare, salvo il caso in cui la persona stia accompagnando un soggetto non autosufficiente o un minore di 14 anni;
    • Il mercato all'aperto si può tenere solo in quei Comuni i cui sindaci abbiano consegnato un piano ai commercianti, ovvero possa esserci un contingentamento degli ingressi/uscite, una sorveglianza pubblica e venga rispettata a scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020;
    • E' fortemente raccomandato lasciare l'accesso delle prime due ore di apertura dei centri commerciali e dei supermercati agli OVER 65;
    • Nei giorni prefestivi (sabato) le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse, tranne che per quanto riguarda farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabaccai;
    • Nei giorni festivi sono chiusi tutti i negozi anche quelli di vicinato, tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabaccai;
    • Consentita sempre la vendita con consegna a domicilio;
    • negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio gli ingressi dei clienti sono limitati a seconda dei metri quadrati di superficie di vendita, e precisamente:
      • esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente;
      • esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
      • esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
    • Al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:
      • è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9);
      • garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
      • In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • BAR e RISTORANTI

    • dalle ore 15 alle ore 18 possono servire solo i clienti seduti;
    • il menù dev'essere obbligatoriamente consultabile su supporto digitale oppure essere usa e getta;
    • dev'essere reso disponibile il gel igienizzante sia in ingresso che sui tavoli e e nei bagni;
    • E' vietato mangiare e bere cibo e bevande da asporto all'esterno dei locali o in aree pubbliche;
    • Consentita sempre la vendita con consegna a domicilio.

Per consultare il testo completo dell'ordinanza, in vigore fino al 4 dicembre, potete cliccare qui.

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