Il Decreto "Agosto" prevede diverse misure a sostegno di imprese e professionisti.
In questo articolo tratteremo le misure ritenute più interessanti che coinvolgono il mondo dell'imprenditoria e della libera professione.
Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020
Il DL 18/2020 (leggi qui il nostro articolo precedente) aveva previsto per le PMI le seguenti misure:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella del 17 marzo, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- **per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale **prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Tali misure sono state **prorogate **sino al 31 gennaio 2021.
La proroga opera in modo automatico, senza alcuna formalità richiesta, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire all'ente finanziatore entro il 30 settembre 2020.
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti già sospesi per effetto delle disposizioni contenute nel decreto “Rilancio”, relativi ad Iva, ritenute su redditi da lavoro dipendente e contributi previdenziali e assistenziali, nonchè ai premi per l'assicurazione obbligatoria, per i mesi di aprile e maggio, per imprese e professionisti che:
- abbiano avuto una flessione di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019 (quindi per i versamenti in scadenza ad aprile e relativi a marzo, si confronterà il fatturato di marzo 2020 con il fatturato di marzo 2019), qualora il fatturato 2019 sia complessivamente inferiore ai 50 milioni di euro per il 2019;
- abbiano avuto una flessione di ricavi e compensi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019, qualora il fatturato 2019 sia complessivamente superiore ai 50 milioni di euro per il 2019.
- abbiano iniziato l’attività da aprile 2019,
sono effettuabili senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un** importo pari al 100%** delle somme oggetto di sospensione:
- in un'unica soluzione entro il 16 settembre;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di** 4 rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre;
oppure
- per un** importo pari al 50%** delle somme oggetto di sospensione:
- in un'unica soluzione entro il 16 settembre;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di** 4 rate mensili di pari importo**, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre;
- per il restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Il decreto Agosto non interviene, invece, per gli avvisi derivanti da controlli automatizzati o formali (c.d. "bonari"). Le somme sospese per i versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo, senza che siano dovuti interessi e sanzioni, così come previsto dal decreto rilancio.
Proroga riscossione coattiva
Il decreto cura Italia aveva disposto la **sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo
al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione, **nonché' dagli avvisi previsti dagli
articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 (quali avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS).
Il decreto "Agosto" ha disposto la sospensione è ulteriormente differita al 15.10.2020 e quindi i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
Indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza
L'art. 13 del Decreto 104/2020 ha previsto un doppio binario per l'erogazione nei confronti dei professionisti iscritti alle casse di previdenza del bonus di 1.000 euro relativo al mese di maggio.
In particolare è stata prevista:
- l'erogazione dell’indennità di maggio in automatico per i soggetti già beneficiari della misura di sostegno nei mesi precedenti e che conservano i requisiti richiesti;
- possibilità di presentare domanda per ottenere il bonus 1000 euro di maggio per i professionisti che non lo hanno richiesto nei mesi precedenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL approvato (vale a dire entro il 14 settembre).
L'indennità spetta se si verificano tutti i requisiti di seguito indicati:
- di essere libero professionista, **non titolare di pensione diretta e non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
**
- di non aver percepito o di percepire le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Decreto Legge 17 marzo, n. 18 (come, ad esempio, indennità per i co.co.co., indennità per lavoratori dello spettacolo, indennità per iscritti alle gestioni speciali dell'Ago ecc.), il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85, 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore a
- 35.000 Euro, nel caso in cui l'attività sia stata limitata a causa dei provvedimenti restrittivi emanati a causa dell'emergenza covid-19;
- compreso tra i 35.000 Euro i 50.000 per i professionisti che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
- di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1 del decreto interministeriale del 29 maggio 2020.
Coloro che hanno conseguito l’indennità per il mese di aprile riceveranno automaticamente l’indennità di maggio, chi non ne ha beneficiato dovrà presentare una specifica domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto, ossia il 15 agosto 2020. Tale domanda dovrà essere presentata alla propria cassa di appartenenza secondo i dettami indicati dall’articolo 3 del decreto interministeriale dello scorso 29 maggio, corredandola da autodichiarazione redatta in base al Dpr 445/2000.
Fondo per la filiera della ristorazione
Il Decreto "Agosto" ha previsto un contributo a fondo perduto che consisterà in un bonus da spendere per prodotti di filiere agricole ed alimentari del territorio, anche DOP e IGP, compresi prodotti vitivinicoli.
Ad averne diritto saranno:
- i titolari di partita IVA esercenti attività con codice Ateco prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) con fatturato o corrispettivi nei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti rispetto allo stesso periodo del 2019;
- i soggetti che hanno avviato le suddette attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 anche senza calo del fatturato.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato mediante il pagamento:
- di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda;
- del saldo del contributo e' corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
L'importo del contributo, le modalità della richiesta e i criteri di assegnazione del contributo verranno stabiliti con Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Proroga secondo acconto soggetti ISA
Per i soggetti:
- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente;
è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
Le società che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere a rivalutare partecipazioni e beni d'impresa, con l'esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attività' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2019.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attività' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10%.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'IRAP a decorrere
dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attività' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3
% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo:
- la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;
- le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.
Si segnala che le imposte sostitutive possono essere compensate.