Con il decreto legge sostegni pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella tarda serata del 22 marzo il governo ha previsto alcune misure a favore di imprese e professionisti, tra cui l’atteso contributo a fondo perduto.
Vediamo nel dettaglio le principali novità.
Il contributo spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che alternativamente:
- svolgono attività d’impresa;
- svolgono arte o professione;
- producono reddito agrario.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il requisito del calo di fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la p.iva a partire dal primo gennaio 2019.
Il contributo non spetta:
Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza (quindi al calo) tra l**’ammontare medio mensile** del fatturato e dei corrispettivi dell’anno **2020 **e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno **2019 **come segue:
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Facciamo un esempio:
Ricavi o compensi 2019: 180.000 -> Fatturato medio mensile 2019 180.000/12=15.000,00
Ricavi o compensi 2020: 85.000 -> Fatturato medio mensile 2020 85.000/12= 7.083,33
Verifica del requisito del calo del fatturato: (15.000-7.083,33)/15.000= 52% > 30%
Importo del contributo: (15.000-7083.33)x50%= 3.958,34 €
Sì, i limiti sono i seguenti:
Il beneficiario può, in sede di presentazione della domanda scegliere irrevocabilmente che il contributo a fondo perduto venga riconosciuto sottoforma di:
I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica o attraverso un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi.
L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, che verrà resa disponibile con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sono state introdotte o rifinanziate misure a favore dei comuni montani, degli autonomi e dei professionisti (artt. 2 e 3 del decreto).
Per questi restiamo in attesa dei successivi decreti necessari alla concreta applicazione.
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