Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori-Quater, che introduce nuove misure a favore dei settori colpiti dalla nuova ondata COVID-19.
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che non possono usufruire della proroga al 30.04.2021 (vedi qui il decreto ristori-bis e qui il decreto agosto) è prevista una proroga generalizzata dei versamenti dei secondi acconti delle imposte al 10 dicembre 2021.
La proroga è estesa al 30 aprile anche per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (precedentemente il limite di fatturato era di € 5.164.569)
Prorogati i versamenti dei secondi acconti, a prescindere dal fatturato (quindi anche per i soggetti che non applicano gli ISA, a differenza di prima) anche per le attività oggetto delle misure restrittive (di cui agli allegati 1 e 2 del Ristori-bis) operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione. Per questi soggetti non è necessaria la riduzione del fatturato.
I versamenti sospesi dovranno quindi essere versati entro il 30 aprile in un'unica soluzione.
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è prevista la sospensione di IVA, dei contributi previdenziali e dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuati in qualità di sostituto di imposta che scadono nel mese di dicembre. I requisiti per usufruire della sospensione sono i seguenti:
Tali requisiti non sono richiesti a chi:
Per l'individuazione delle zone si fa riferimento all'ordinanza del Ministro della salute del 26 novembre 2020.
Tali versamenti sospesi potranno essere effettuati entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo.
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è ulteriormente spostata dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021.
In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell'inefficacia della definizione agevolata.
Il decreto Ristori-Quater allarga la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto previsto ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 che svolgono una delle attività elencate all'Allegato 1 del decreto ristori-quater (clicca qui per l'elenco), che riguarda principalmente agenti, rappresentanti di commercio e procacciatori.
Anche per queste categorie, quindi, il ristoro sarà automatico in caso avessero già ottenuto il precedente contributo a fondo perduto, mentre sarà necessario presentare una nuova domanda negli altri casi.
Tra i requisiti è sempre necessario il calo del fatturato di almeno un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
E' stata prevista una nuova indennità per il mese di dicembre pari ad € 1.000 per le seguenti categorie di lavoratori:
Sono compresi sia coloro che già riceveranno il bonus di novembre ( che hanno perso il lavoro entro il 29 ottobre 2020) sia coloro che hanno visto terminare i contratti entro la data di entrata in vigore di questo nuovo Ristori quater (30/11/2020).
Nuova mensilità anche per i collaboratori sportivi ovvero i lavoratori con contratti di collaborazione con CONI o con CIP (comitato paralimpico), con le società e associazioni sportive dilettantistiche.
Il requisito per poter richiedere l'indennità è quello di aver cessato, ridotto o sospeso l'attività in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
In questo caso il bonus ammonta a 800 euro, come nel mese di novembre, e la gestione delle domande e dei versamenti è affidata alla società del CONI Sportesalute .www.sportesalute.eu.
Per i soggetti che non abbiano richiesto l'indennità per i mesi precedenti, le domande dovranno essere presentate entro il 7 dicembre.
I soggetti decaduti da piani di rateazione alla data dell'8 marzo 2020 possono essere riammessi a nuova rateazione.
Sarà sufficiente presentare una nuova domanda entro il 31 dicembre 2021, senza allegare alcuna documentazione attestante lo stato di difficoltà per i debiti di importo non superiore ad € 100.000.
Per i debiti di importo superiore ad € 100.00 (prima il limite era di € 60.000) sarà necessario presentare uno tra i seguenti documenti:
Per tali domande presentate entro il 31.12.2021 si decadrà dal beneficio della rateazione solo con l’omissione di 10 rate, anche non consecutive (a regime le rate impagate tollerate sono 5 e che, prima del Ristori-quater, l’ampliamento a 10 rate era consentito solo per le domande trasmesse entro fine 2020).
Per chi abbia subito una “significativa perdita di fatturato” a causa del Covid-19 “può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi”.
A tale scopo è istituito “un fondo finalizzato a realizzare nell'anno 2021 la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse” nel 2020, “da destinare a soggetti che abbiano beneficiato di sospensioni fiscali e contributive”.
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